IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951,
n. 1767;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n.
1497;
  Visto  l'articolo  2  del  decreto-legge  30 giugno  1982,  n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  ed  in  particolare  l'articolo 19, il quale ha previsto che le
operazioni  di collaudo, degli impianti installati fino alla data del
30 giugno 1999, avrebbero dovuto concludersi entro il 25 giugno 2000;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,
n. 369, che ha prorogato il termine per effettuare il citato collaudo
fino al 30 giugno 2001;
  Considerato  che gli impianti da collaudare risultano essere ancora
diverse  migliaia  e  che,  pertanto,  e'  necessario  prevedere  una
ulteriore  proroga  del  suddetto  termine  per  poter  completare le
prescritte operazioni di collaudo;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2001;
  Ritenuto  opportuno accogliere l'invito di cui al citato parere del
Consiglio di Stato in merito all'opportunita' di prevedere un termine
piu' congruo entro cui comunicare l'esito positivo del collaudo degli
ascensori;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 14 febbraio e del 3 maggio 2002;
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro per la
funzione  pubblica,  con il Ministro per gli affari regionali, con il
Ministro  della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
                       30 aprile 1999, n. 162

  1.  Il  comma  3  dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica  30 aprile  1999,  n. 162, come sostituito dall'articolo 1
del  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369,
e' sostituito dal seguente:
  "3.  Gli  impianti  che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento  sono  sprovvisti  della certificazione CE di conformita'
ovvero  della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge
24 ottobre  1942,  n.  1415,  nonche' gli impianti di cui al comma 1,
sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002,
il  proprietario  o  il  suo  legale  rappresentante  trasmettono  al
competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato,
ai  sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del
presente regolamento:
    a) dagli  organismi  competenti  ai  sensi della legge 24 ottobre
1942,  n.  1415,  e  dall'Istituto  superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
    b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
    c) dall'installatore   avente  il  proprio  sistema  di  qualita'
certificato, ai sensi del presente regolamento;
    d) con  autocertificazione dell'installatore corredata da perizia
giurata di un ingegnere iscritto all'albo.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 maggio 2002

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Marzano,  Ministro  delle attivita'
                                     produttive
                                  Buttiglione,    Ministro   per   le
                                     politiche comunitarie
                                  Frattini,  Ministro per la funzione
                                     pubblica
                                  La Loggia,  Ministro per gli affari
                                     regionali
                                  Sirchia, Ministro della salute
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle
                                     politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2002
  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  dei  Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 344
 
                                  Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              - La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, reca: "Impianto ed
          esercizio  di  ascensori  e  di  montacarichi  in  servizio
          privato".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          24 dicembre   1951,   n.   1767,  reca:  "Approvazione  del
          regolamento  per  l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942,
          n.  1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori
          e montacarichi in servizio privato".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
          1963,  n. 1497, reca: "Approvazione del regolamento per gli
          ascensori ed i montacarichi in servizio privato".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge
          30 giugno  1982,  n.  390,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  12 agosto  1982,  n.  597  (Disciplina  delle
          funzioni prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie
          locali  e  dell'Istituto  superiore per la prevenzione e la
          sicurezza del lavoro):
              "Art.  2. - Ferme le competenze attribuite o trasferite
          alle  unita'  sanitarie  locali dagli articoli 19, 20 e 21,
          legge  23 dicembre 1978, n. 833, e' attribuita, a decorrere
          dal  1  luglio  1982,  all'ISPESL,  la  funzione statale di
          omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6,
          lettera  n), n. 18, e dall'art. 24, legge 23 dicembre 1978,
          n.  833,  nonche'  il controllo di conformita' dei prodotti
          industriali di serie al tipo omologato.
              Per  omologazione di un prodotto industriale si intende
          la  procedura  tecnico-amministrativa  con  la  quale viene
          provata  e  certificata  la  rispondenza  del  tipo  o  del
          prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione
          sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici
          requisiti   tecnici  prefissati  ai  sensi  e  per  i  fini
          prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'
          anche ai fini della qualita' dei prodotti.
              (Comma abrogato).
              Le  procedure e le modalita' amministrative e tecniche,
          le  specifiche  tecniche,  le  forme  di  attestazione e le
          tariffe  dell'omologazione  sono  determinate  con  decreti
          interministeriali    dei   Ministri   dell'industria,   del
          commercio  e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e
          della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL.
              (Comma abrogato).".
              - Il  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, reca:
          "Riordino   dell'Istituto   superiore   di   prevenzione  e
          sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera
          h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,    n.    441,    reca:    "Regolamento    concernente
          l'organizzazione,  il  funzionamento  e la disciplina delle
          attivita'  relative  ai  compiti dell'ISPESL, in attuazione
          dell'art.  2,  comma  2,  del decreto legislativo 30 giugno
          1993, n. 268".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1996,  n.  459,  reca:  "Regolamento per l'attuazione delle
          direttive  89/392/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il
          riavvicinamento   delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative alle macchine".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
          1999,   n.   162,  reca:  "Regolamento  recante  norme  per
          l'attuazione  della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
          semplificazione  dei  procedimenti  per  la concessione del
          nulla  osta  per  ascensori  e  montacarichi, nonche' della
          relativa licenza di esercizio".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
          2000,  n.  369,  reca:  "Regolamento  recante  modifica  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
          162, in materia di collaudo degli ascensori".

          Note all'articolo unico:

              - Il  testo  dell'art.  19  del  decreto del Presidente
          della   Repubblica   30 aprile   1999,   n.   162,  recante
          "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
          95/16/CE   sugli   ascensori   e   di  semplificazione  dei
          procedimenti   per   la  concessione  del  nulla  osta  per
          ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di
          esercizio",  gia'  modificato  dal  decreto  del Presidente
          della   Repubblica   19 ottobre   2000,   n.  369,  recante
          "Regolamento  recante  modifica  al  decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 aprile  1999,  n.  162, in materia di
          collaudo  degli  ascensori",  come ulteriormente modificato
          dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  19  (Norme  finali  e  transitorie).  - 1. Salvo
          quanto  previsto  al  comma 3, fino alla data del 30 giugno
          1999,  e' consentito commercializzare e mettere in servizio
          gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di
          entrata in vigore del presente regolamento.
              2.  Fino  alla  data  del  30 giugno  1999 si intendono
          legittimamente  commercializzati  e  messi  in  servizio  i
          componenti  di  sicurezza  conformi  alle normative vigenti
          fino   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento.
              3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del
          presente  regolamento  sono sprovvisti della certificazione
          CEE  di  conformita'  ovvero della licenza di esercizio, di
          cui  all'art.  16  della  legge  24 ottobre  1942, n. 1415,
          nonche' gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente
          messi  in  servizio  se,  entro  il  30 settembre  2002, il
          proprietario  o il suo legale rappresentante trasmettono al
          competente  ufficio  comunale l'esito positivo del collaudo
          effettuato,  ai sensi delle norme vigenti fino alla data di
          entrata in vigore del presente regolamento:
                a) dagli  organismi  competenti  ai sensi della legge
          24 ottobre  1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
                b) da  un organismo di certificazione di cui all'art.
          9;
                c) dall'installatore  avente  il  proprio  sistema di
          qualita' certificato, ai sensi del presente regolamento;
                d) con autocertificazione dell'installatore corredata
          da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.
              4.   Copia   della   documentazione  di  collaudo,  ove
          effettuato  dagli  organismi di cui al comma 3, lettere b),
          c)  e  d),  e' trasmessa, a cura del proprietario o del suo
          legale  rappresentante all'organismo gia' competente per il
          collaudo  di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre
          1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.".
              - La  legge 24 ottobre 1942, n. 1415, recante "Impianto
          ed  esercizio  di  ascensori  e di montacarichi in servizio
          privato"  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del
          16 dicembre 1942.